L’avvocato stabilito che eserciti attività difensiva in Italia senza una valida intesa con un avvocato italiano può incorrere in rilevanti conseguenze processuali, fino alla condanna personale alle spese di lite.
L’art. 8 del d.lgs. n. 96/2001 consente all’avvocato straniero abilitato in uno Stato membro dell’Unione europea di svolgere in Italia attività di rappresentanza, assistenza e difesa in sede giudiziale esclusivamente d’intesa con un avvocato italiano regolarmente iscritto all’albo.
Tale intesa deve essere riferita alla specifica controversia e deve risultare da scrittura privata autenticata oppure da dichiarazione resa all’autorità giudiziaria da entrambi i professionisti.
Il problema dell’intesa “generica”
In un giudizio civile nel quale assistevamo i nostri clienti, la controparte era rappresentata esclusivamente da un soggetto abilitato in Spagna (abogado), che aveva prodotto una dichiarazione di intesa sottoscritta da un avvocato italiano diversi anni prima dell’avvio della causa e priva di riferimenti alla controversia concreta.
È stata contestata l’inidoneità di tale dichiarazione a integrare il requisito di legge. Secondo l’orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense, un atto di intesa preventiva, generico e indifferenziato, non garantisce il controllo effettivo dell’avvocato italiano e si pone in contrasto con la ratio della normativa, che impone una collaborazione reale e riferita al singolo procedimento.
La decisione della Corte di appello
Con sentenza n. 3438/22 la Corte di appello di Milano ha accolto questa impostazione, dichiarando radicalmente inesistente la procura conferita all’avvocato stabilito e disponendo la sua condanna personale al rimborso delle spese legali.
La pronuncia ribadisce che l’intesa richiesta dalla legge non costituisce un adempimento formale, ma una condizione sostanziale per l’esercizio dell’attività difensiva in giudizio.
